Disposizioni cantonali e federali in vigore dal 18.01.21
Di seguito le decisioni principali:
- Obbligo del telelavoro (Se possibile e attuabile senza un onere sproporzionato / FAQ della SECO sull'obbligo)
- Obbligo della mascherina sul posto di lavoro (Se nel locale è presente più di una persona)
- Gli incontri privati (amici e parenti) con più di 5 persone e gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi, sono vietati.
- È vietato lo svolgimento di manifestazioni, pubbliche e private
(Eccezioni: assemblee degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme).
- Restano ammissibili con una partecipazione limitata a 30 persone le celebrazioni religiose, i funerali e i matrimoni.
- Insegnamento a distanza per le scuole universitarie, corsi per adulti, di formazione continua, ecc.
Nel computo del numero massimo di persone (5 o 30) non sono conteggiate quelle che partecipano alla manifestazione nell’ambito della loro attività professionale e quelle che collaborano al suo svolgimento.
Le aziende private possono svolgere riunioni di lavoro ma devono essere applicati i piani di protezione.
Risoluzione governativa 190 del 15.01.21
Ordinanza COVID-19 situazione particolare
Assemblee condominiali
Le nuove disposizioni cantonali e federali vietano lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e private.
Conformemente all'Ordinanza 3 COVID-19 è sempre possibile svolgere assemblee in forma scritta o elettronica fino al 31 dicembre 2021 (Art. 27 / Versione 18.01.21). Valgono in questo caso le maggioranze previste dal regolamento o dalla legge.
Camera SVIT delle PPP: FAQ zur Durchführung von Stockwerkeigentümerversammlungen gemäss Art. 27 der Covid-19-Verordnung 3 (aggiornato al 25.11.2020 / disponibile solo in tedesco)
Assemblee condominiali: modelli per le votazioni scritte
A seguito del divieto di eventi, le comunioni dei comproprietari non possono attualmente svolgere fisicamente le loro assemblee. In alternativa, sono possibili votazioni per iscritto o conferenze telefoniche o video. SVIT Svizzera e la Camera dei Comroprietari di Condomini hanno sviluppato modelli per il voto scritto.
A causa della pandemia di coronavirus e delle relative misure emanate dalla Confederazione, è possibile svolgere l'assemblea condominiale per iscritto (o via telefono o videoconferenza). L'implementazione di questa modalità è possibile fino al 31.12.2021, per il momento.
La base giuridica si trova nell'articolo 27 dell’Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 3 Covid-19). La comunità dei proprietari del condominio è considerata una "società" ai sensi della presente ordinanza. Per maggiori dettagli, vedere le FAQ dell'Ufficio federale di giustizia (https://www.bj.admin.ch/dam/ejpd/it/data/aktuell/news/2020/2020-03-06/faq-gv-i.pdf.download.pdf/faq-gv-i.pdf).
Diversi membri della SVIT si sono rivolti all'associazione per chiedere se "l'esecuzione scritta" debba essere intesa nel senso di una risoluzione circolare (unanimità). Questo non è il caso. Si applicano i quorum di voto previsti dai regolamenti e dalla legge.
SVIT Svizzera e la Camera degli esperti per le proprietà per piani SVIT raccomandano un'attenta riflessione quando si decide a favore o contro una votazione per iscritto. Punti particolarmente controversi, dove ci si aspetta una discussione, o dove devono essere votate diverse proposte - probabilmente contraddittorie - potrebbero non essere adatti a votazioni puramente scritte. Per tali questioni, possono essere adatte le seguenti alternative:
- Documentazione molto dettagliata delle proposte in esame
- Svolgere l’assemblea come conferenza video o telefonica
- Svolgere un momento di informazione e discussione digitale, seguito da una votazione scritta
- Rinvio delle questioni (soprattutto in assenza di urgenza)
Di seguito troverete dei modelli, che dovrebbero essere adattati alla comunità specifica e ai temi in votazione.
Nell'ambito della registrazione del verbale, si deve indicare sotto ogni punto dell'ordine del giorno chi si è astenuto dal voto o chi non era del parere della maggioranza. Questo è l'unico modo per determinare chi può avere il diritto di contestare il voto. Gli originali delle schede di voto devono essere conservati per la durata del periodo di contestazione di 30 giorni e per circa un mese dopo. Dopo che il verbale è diventato legalmente vincolante, i documenti di voto possono essere distrutti.
Misure di protezione per il settore immobiliare
Stato: 18.01.2021
A causa del numero costantemente eleveto di casi e dell'aumento del rischio di infezione da nuove mutazioni del coronavirus, il Consiglio federale ha ordinato misure più severe fino alla fine di febbraio e ha prorogato le disposizioni esistenti. Di conseguenza, sono necessarie maggiori misure precauzionali per proteggere le persone di contatto e i dipendenti. Le seguenti raccomandazioni sono rivolte a tutte le aziende del settore immobiliare, compresi i loro dipendenti. Esse descrivono quali requisiti obbligatori si applicano e quali misure devono essere adottate per poter operare secondo l'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare. Le misure qui presentate si applicano nel senso di una raccomandazione, a meno che non siano prescritte dal diritto applicabile della Confederazione o dei Cantoni dove ha sede la società o l’immobile.
Lo scopo delle misure è quello di proteggere le aziende, i dipendenti, gli inquilini, i comproprietari per piani e le altre persone di contatto dall'infezione da coronavirus. È inoltre importante fornire la migliore protezione possibile alle persone particolarmente vulnerabili.
SVIT Svizzera si sforza di tenere il passo con le attuali modifiche delle norme imperative della Confederazione. Tuttavia, non sono escluse eventuali differenze. L'associazione declina ogni responsabilità.