SVIT Ticino
Pubblicato su 26. Gennaio 2021

Salario minimo e CNL

Salario minimo cantonale
Contratto normale di lavoro per il settore immobiliare

Il 1° gennaio 2021 sono state introdotte in Ticino due novità a livello salariale che interessano in modo importante anche il settore immobiliare:

  • la Legge sul salario minimo cantonale (LSM)
  • il Contratto normale di lavoro (CNL) per il settore delle attività immobiliari.

Ogni azienda, in base al settore economico di appartenenza, deve considerare il salario minimo lordo da applicare.

COME VIENE DEFINITO IL SETTORE ECONOMICO DI APPARTENENZA DELLA MIA SOCIETÀ?

Quando un'impresa si iscrive al Registro di commercio, le viene attribuito dall’Ufficio federale di statistica (UST) un codice NOGA (Nomenclatura Generale delle Attività Economiche) in base alla descrizione dello scopo sociale. Solo l’attività economica principale viene presa in considerazione.

L’appartenenza ad un settore economico è quindi determinata dal codice NOGA attribuito all’azienda.

Contattando l’UST è possibile richiedere e - a determinate condizioni - modificare il proprio codice NOGA.

Le aziende con il codice NOGA 68 sono soggette al CNL per il settore delle attività immobiliari (vendita, acquisto, locazione e gestione di beni immobili propri, agenzie di mediazione immobiliare, gestione di immobili per conto terzi).

Altri settori economici di interesse per i soci SVIT: NOGA 41 (Costruzione di edifici, sviluppo di progetti immobiliari, imprese generali di costruzione, manutenzione e riparazioni di costruzioni), NOGA 71 (Architettura e ingegneria), NOGA 81 (Attività di servizi per edifici e paesaggio), NOGA 64 (Servizi finanziari, società d’investimento.)

Attenzione!
Le aziende sotto i codici NOGA 692000 (Contabilità, controllo e revisione contabile, consulenza in materia fiscale, fiduciarie) e 663002 (Attività di gestione dei fondi) sono per contro soggette al CNL per gli impiegati di commercio nelle fiduciarie, entrato in vigore l’1.1.2015.

LA LEGGE SUL SALARIO MINIMO CANTONALE

La legge ha lo scopo di introdurre un salario minimo cantonale per garantire un tenore di vita dignitoso a tutti. Entrata in vigore il 1° gennaio 2021, esplica i suoi effetti da dicembre 2021: l’intero stipendio del mese di dicembre 2021 (a decorrere dal 1° dicembre) deve rispettare il minimo salariale del relativo settore economico fissato nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato. L’adeguamento dei contratti che disciplinano i rapporti di lavoro deve avvenire entro il 31 dicembre.

Il salario minimo ai sensi della Legge si applica a tutti i lavoratori attivi in Ticino, con alcune eccezioni, tra le quali i rapporti di lavoro per i quali è in vigore un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o che fissa un salario minimo obbligatorio (CCL).

Il salario minimo deve essere fisso, garantito e prevedibile da parte dei lavoratori. Provvigioni, bonus, gratifiche e altre forme di vantaggi in natura (benefit) sono ammessi solo come supplementi al salario minimo.

La legge prevede dei termini di attuazione provvisori prima dell’entrata in vigore delle soglie definitive:

  • Fase 1 da attuare entro il 31 dicembre 2021:
    soglia inferiore fr. 19.00 / soglia superiore fr. 19.50
  • Fase 2 da attuare entro il 31 dicembre 2023:
    soglia inferiore fr. 19.50 / soglia superiore fr. 20.00
  • Fase 3 da attuare entro il 31 dicembre 2024:
    soglia inferiore fr. 19.75 / soglia superiore fr. 20.25

Nel decreto esecutivo del Consiglio di Stato, in vigore dal 01.12.2023, sono indicati i salari mimini da attivare entro il 31.12.2023, per ogni singolo settore economico (in base al codice NOGA).
Alcuni rami economici di interesse del settore immobiliare (salario orario minimo dal 01.12.2023):
NOGA 68 Attività immobiliari: Fr. 20.00/ora
NOGA 41 Costruzione di edifici: Fr. 20.00/ora
NOGA 71 Architettura e ingegneria: Fr. 20.00/ora

Le verifiche vengono attuate dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro e i datori di lavoro hanno l’obbligo di collaborare con gli ispettori.

IL CNL PER IL SETTORE DELLE ATTIVITÀ IMMOBILIARI (NOGA 68)
Attenzione: adeguamenti salariali dal 1.1.2023!

L’introduzione di questo CNL segue di qualche anno quello già in vigore per le società fiduciarie e si è reso necessario a seguito dei numerosi casi di abuso e dumping salariale, riscontrati nell’inchiesta cantonale condotta dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro nel 2019.

Il CNL impone un salario minimo orario lordo di base, nel quale non rientrano le provvigioni, i bonus, ecc. Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se di base è applicato il salario minimo.

Attenzione:
Se il salario orario lordo definito nel CNL è inferiore al salario minimo cantonale, quest’ultimo prevale come base per la determinazione del salario mensile (art. 2 LSM).

L’importo del salario orario minimo è differenziato tra personale non qualificato, personale qualificato e impiegati di commercio.

Salari orari minimi di base (in vigore dal 1.1.2023):

– personale non qualificato fr. 19.87
– personale qualificato fr. 22.32

– impiegati di commercio:
  - impiegato generico fr. 20.36
  - impiegato operativo fr. 22.02
  - impiegato responsabile fr. 25.00

I salari minimi sono adeguati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre.

Tutti i dipendenti, non impiegati di commercio, devono essere classificati come “personale non qualificato” oppure come “personale qualificato”. Se un lavoratore è in possesso di una formazione inerente l’attività che svolge, deve essere classificato come “personale qualificato”. Caso contrario, se non è in possesso di una formazione inerente a ciò che svolge in azienda, deve essere classificato quale “personale non qualificato”. In merito alla formazione, è ininfluente se sia stata svolta in Svizzera oppure all’estero.

L’Ufficio dell’ispettorato del lavoro verifica ogni anno un campione di aziende e dà seguito a tutte le segnalazioni ricevute. I datori di lavoro sono obbligati a collaborare.

Per la verifica del rispetto del CNL si tiene conto unicamente della parte di salario fissa garantita al lavoratore. Non vengono considerate le provvigioni e i bonus.

CALCOLO DEL SALARIO MENSILE

La formula per trasformare il salario minimo orario in salario minimo mensile fisso è la seguente:

salario orario minimo (cantonale o CNL, per settore economico) * ore di lavoro settimanali * 4.33 (numero medio di settimane in un mese)

La tredicesima non è obbligatoria, ma viene presa in considerazione dall’Autorità per la verifica del rispetto del salario minimo. La formula per calcolare il salario mensile minimo lordo, in caso di versamento della tredicesima mensilità, è la seguente:

salario orario minimo (cantonale o CNL, per settore economico) * ore di lavoro settimanali * 4.33 (numero medio di settimane in un mese) * 12 / 13

In caso di retribuzione oraria, all’importo del salario orario di base vanno aggiunte le indennità vacanze (8.33% per 4 settimane o 10.65% per 5 settimane) e festivi (3.60% per 9 giorni festivi). La formula per trasformare il salario annuo in salario orario è la seguente:

salario annuo / 52 (numero di settimane in un anno) / ore di lavoro settimanali

 

Sul sito dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro trovate il calcolatore dello stipendio secondo il salario minimo.

Ufficio Ispettorato del lavoro - Come calcolare i salari minimi sanciti dai CNL

  • vademecum_CNL.pdf
    79.28 KB

Memorandum SVIT Ticino

  • Salario minimo - 2023.pdf
    166.89 KB

Come ottenere il salario a cui si ha diritto

  • CNL_SM-_Commissione_tripartita_0322.pdf
    106.55 KB

CNL Fiduciarie in vigore

  • FU Decreto CdS - Proroga e adeguamento
    55.44 KB

Decreto del CdS concernente il CNL per il settore delle attività immobiliari 28.10.2020

  • BU_053_Decreto CdS_CNL immobiliare .pdf
    98.32 KB

Immobilia 03/21

  • Articolo sul Salario minimo
    162.05 KB